Art. 35 · Cauzione del primo trasformatore

Art. 35

Cauzione del primo trasformatore

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per l'anno in questione nello Stato membro interessato. 2.   La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha moltiplicato per la somma di tutte le superfici che sono oggetto di un contratto firmato dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa. 3.   Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell' o dell', la cauzione deve essere adeguata di conseguenza. 4.   Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all'autorità competente del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-35