Art. 35
Cauzione del primo trasformatore
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per l'anno in questione nello Stato membro interessato.
2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha moltiplicato per la somma di tutte le superfici che sono oggetto di un contratto firmato dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.
3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell' o dell', la cauzione deve essere adeguata di conseguenza.
4. Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all'autorità competente del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell'.
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