Art. 3 · Comunicazioni

Art. 3

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il 15 settembre dell'anno considerato: i dati disponibili relativi alle superfici o ai quantitativi nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari di cui agli del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno civile in questione, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base; b) entro il 31 ottobre dell'anno considerato: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi di cui alla lettera a), ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati; c) entro il 31 luglio dell'anno successivo: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi per i quali l'aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell'anno civile considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni di superficie di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Le superfici sono espresse in ettari con due decimali. I quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-3