Art. 27
Modifica o risoluzione del contratto
In vigore dal 26 ott 2004
Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'autorità competente circa la modifica o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto nello Stato membro interessato.
Storico versioni
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