Art. 26 · Contratto

Art. 26

Contratto

In vigore dal 26 ott 2004
1.   A corredo della domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui stipulato con il primo trasformatore. 2.   Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi: a) nome e indirizzo dei contraenti; b) durata; c) le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie; d) eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima; e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all', paragrafo 3; f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui trattasi, ciascuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 3. 3.   Il richiedente provvede affinché il contratto venga stipulato entro una data che consenta al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all', paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa stipulare un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima. SEZIONE 3 Modifica o risoluzione del contratto
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