Art. 22
Casi di inattività
In vigore dal 26 ott 2004
1. Quando una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi di riferimento individuali non risponde alla definizione di produttore di cui all', lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell'anno considerato, essa viene esclusa dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dal pagamento supplementare per l'anno considerato, a meno che non dimostri all'autorità competente, prima del termine per la presentazione della domanda, che la produzione è ripresa.
2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di forza maggiore e in casi debitamente giustificati, riconosciuti dall'autorità competente, che compromettano temporaneamente la capacità di produzione del produttore.
CAPITOLO 8
AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE
SEZIONE 1
Definizioni
Storico versioni
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