Art. 22 · Casi di inattività

Art. 22

Casi di inattività

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Quando una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi di riferimento individuali non risponde alla definizione di produttore di cui all', lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell'anno considerato, essa viene esclusa dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dal pagamento supplementare per l'anno considerato, a meno che non dimostri all'autorità competente, prima del termine per la presentazione della domanda, che la produzione è ripresa. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi di forza maggiore e in casi debitamente giustificati, riconosciuti dall'autorità competente, che compromettano temporaneamente la capacità di produzione del produttore. CAPITOLO 8 AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE SEZIONE 1 Definizioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-22