Art. 21 · Pagamento

Art. 21

Pagamento

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto per le patate da fecola è versato dallo Stato membro sul cui territorio è stata fabbricata la fecola a ciascun produttore i cui quantitativi di patate per la campagna di commercializzazione considerata sono stati interamente consegnati alle fecolerie, entro quattro mesi dalla data in cui è stata fornita la prova di cui all' del presente regolamento e sono state rispettate le condizioni di cui all'. 2.   A decorrere dal 1o dicembre della campagna di commercializzazione, gli Stati membri possono versare anticipi corrispondenti alle varie porzioni del quantitativo di patate da fecola di ciascun produttore consegnate alle fecolerie per la campagna considerata. Gli anticipi sono versati per i quantitativi di patate da fecola per i quali sia stata fornita la prova di cui all' e siano state rispettate le condizioni di cui all'. 3.   Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in valuta nazionale l'aiuto per le patate da fecola è quello applicato a norma dell' del regolamento (CE) n. 2236/2003. CAPITOLO 7 PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PAGAMENTI SUPPLEMENTARI
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