Art. 19 · Ammissibilità

Art. 19

Ammissibilità

In vigore dal 26 ott 2004
L'aiuto per le patate da fecola di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all' del regolamento (CE) n. 2236/2003 (28), sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 (29), nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003. L'aiuto suddetto non è concesso per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione dell', paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2236/2003.
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