Art. 17 · Comunicazioni

Art. 17

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le date di seguito indicate e in ogni caso prima della data per la presentazione della domanda di aiuto fissata dagli Stati membri a norma dell' del regolamento (CE) n. 796/2004, le informazioni seguenti: a) entro il 31 marzo, i livelli superiori e i criteri di cui all', paragrafo 4, nonché i criteri supplementari di cui all'; b) entro il 15 maggio, qualora lo Stato membro differenzi l'aiuto conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo del pagamento per superficie per prodotto e/o la superficie nazionale garantita modificata («SNG»). 2.   Le eventuali modifiche delle informazioni comunicate alla Commissione a norma del paragrafo 1 valgono per l'anno successivo e sono immediatamente comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione, con l'indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.
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