Art. 163
Tenuta dei registri
In vigore dal 26 ott 2004
1. L'autorità competente dello Stato membro precisa quali registri deve tenere il collettore o il trasformatore e la periodicità delle registrazioni, che sarà almeno mensile.
Nel caso del collettore, i registri recano almeno i dati seguenti:
a)
i quantitativi di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate in forza del presente regime;
b)
il nome e l'indirizzo del primo trasformatore.
Nel caso del trasformatore, i registri recano almeno i dati seguenti:
a)
i quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate;
b)
i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;
c)
le perdite inerenti alla lavorazione;
d)
le quantità distrutte con relativa giustificazione;
e)
i quantitativi e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti,
f)
se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.
2. L'autorità competente del collettore o del primo trasformatore si accerta che il contratto ottemperi alle condizioni di cui all', paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente ne è informata.
3. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui all', paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto corrispondente per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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