Art. 158
Cauzione del collettore o del primo trasformatore
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato.
2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 euro per ettaro, moltiplicato per la somma di tutte le superfici coltivate che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.
3. Qualora un contratto sia modificato o risolto in applicazione dell' o dell', la cauzione deve essere adeguata di conseguenza.
4. La cauzione è svincolata proporzionalmente per ogni materia prima, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore siano state fornite le prove seguenti:
a)
la prova che i quantitativi di materia prima sono stati trasformati a norma dell', paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate in virtù del disposto dell';
b)
se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90 e se si applica la procedura di cui all', paragrafo 2, secondo comma, la prova che i quantitativi di sottoprodotti superiori alla quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale hanno trovato sbocchi diversi dal mercato alimentare.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il collettore ha costituito la cauzione, quest'ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l'autorità competente del collettore disponga della prova della costituzione di una cauzione equivalente da parte del primo trasformatore presso la propria autorità competente.
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