Art. 157 · Obblighi

Art. 157

Obblighi

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il collettore o il primo trasformatore deposita una copia del contratto presso l'autorità competente da cui dipende, alle scadenze stabilite dallo Stato membro interessato, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto nello stesso Stato membro nel corso dell'anno in questione. Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all', il collettore o il primo trasformatore deposita presso la propria autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto. 2.   Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai prezzi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere ai sensi dell', paragrafo 2, secondo comma. 3.   Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente comunica alla propria autorità competente la quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il termine di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata. SEZIONE 7 Cauzioni
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