Art. 154
Quantità da consegnare
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.
2. La quantità che deve essere effettivamente consegnata dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere quantomeno alla resa rappresentativa.
Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che tale quantità sia inferiore alla suddetta resa di una percentuale massima del 10 %.
Inoltre, qualora abbia consentito la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione dell', l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma.
SEZIONE 5
Condizioni per il pagamento dell'aiuto
Storico versioni
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