Art. 152 · Modifica delle utilizzazioni finali

Art. 152

Modifica delle utilizzazioni finali

In vigore dal 26 ott 2004
Fatto salvo il disposto dell', il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per le materie prime di cui all', paragrafo 2, lettera f), dopo che le materie prime oggetto del contratto gli siano state consegnate e siano state soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3, primo comma. La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3. Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli. SEZIONE 4 Rese rappresentative e quantità da consegnare
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