Art. 149 · Equivalenza dei sottoprodotti di semi oleosi in farina di soia

Art. 149

Equivalenza dei sottoprodotti di semi oleosi in farina di soia

In vigore dal 26 ott 2004
1.   L'autorità competente interessata comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 30 giugno dell'anno in cui ha luogo la raccolta della materia prima, la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, distinta per specie, quale risulta dai contratti di cui all', se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 901201 00 901201 00 901201 00 901201 00 901201 00 90, nonché la superficie per specie di dette colture oleaginose. 2.   In base ai dati di cui al paragrafo 1, la Commissione calcola la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia, applicando i coefficienti seguenti: — panelli di soia: 48 %, — panelli di colza: 32 %, — panelli di girasole: 28 %. Se, in base al calcolo effettuato conformemente al primo comma, la Commissione constata un superamento del massimale di 1 milione di tonnellate di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, essa fissa quanto prima, e comunque entro il 31 luglio dell'anno durante il quale ha luogo la raccolta della materia prima, la percentuale di riduzione da applicare a ciascun contratto al fine di calcolare la quantità massima di sottoprodotti da destinare al consumo umano o animale. SEZIONE 3 Modifica o risoluzione del contratto
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