Art. 148
Materie prime che non sono oggetto di un contratto
In vigore dal 26 ott 2004
In deroga all', le materie prima elencate nell'allegato XXII non devono necessariamente formare oggetto di un contratto.
Per aver diritto al pagamento, il richiedente che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi tali materie prime si impegna mediante una dichiarazione scritta presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento della presentazione della domanda di pagamento, a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII.
Storico versioni
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