Art. 145 · Utilizzazione della materia prima

Art. 145

Utilizzazione della materia prima

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici ritirate dalla produzione conformemente agli , lettera b) e 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il valore economico dei prodotti utilizzati a fini non alimentari di cui all'allegato XXIII del presente regolamento, ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime, deve risultare superiore, secondo il metodo comparativo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti durante la stessa trasformazione. 2.   Fatto salvo il disposto dell', le materie prime di cui al paragrafo 1 devono formare oggetto di un contratto ai sensi dell'. 3.   Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al collettore o al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti destinati a fini non alimentari di cui all'allegato XXIII. Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma. Nel caso di cui al secondo comma o qualora il collettore venda in equivalenza la materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione. 4.   Nell'ambito delle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare a un terzo la raccolta della materia prima presso l'agricoltore che ha richiesto l'aiuto. Il trasformatore resta l'unico responsabile per quanto concerne gli obblighi previsti dal presente capitolo.
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