Art. 14 · Comunicazioni

Art. 14

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all', le informazioni seguenti: a) entro il 15 settembre: i) l'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (27); ii) le superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base, per mezzo del modulo riportato nell'allegato III, parte A, del presente regolamento, compresi i superamenti delle superfici e delle sottosuperfici di base; b) entro il 31 ottobre, le modifiche relative alle superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, comunicate conformemente al comma (a) per mezzo del modulo riportato nell'allegato III, parte B; c) entro il 31 luglio, le informazioni relative alle superfici seminate per le quali sono stati effettivamente versati aiuti specifici per il riso a titolo della precedente campagna di commercializzazione, secondo il metodo di calcolo definito nell'allegato II, per mezzo del modulo riportato nell'allegato III, parte C. 2.   Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici seminate devono essere comunicate sulla base della media delle superfici seminate negli ultimi due cicli di semina. 3.   Gli Stati membri possono riesaminare annualmente le loro superfici di base o le sottosuperfici di base e i criteri oggettivi su cui si fondano tali suddivisioni. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione. CAPITOLO 5 PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER LA FRUTTA A GUSCIO
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