Art. 138
Riduzioni ed esclusioni relative alle condizioni di ammissibilità
In vigore dal 26 ott 2004
1. Tranne i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui all' del regolamento (CE) n. 796/2004, qualora, a seguito di un controllo amministrativo o sul posto, si constati che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, ai sensi dell', punto 22, del regolamento (CE) n. 796/2004, è superiore al 3 % ma non superiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da concedere nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie è decurtato, per l'anno in causa, del doppio della differenza rilevata.
Se tale differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l'anno in causa.
Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è dedotto dai pagamenti ai quali l'agricoltore ha diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.
2. Qualora le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata siano dovute ad irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l'anno civile in questione.
Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è dedotto dai pagamenti ai quali l'agricoltore ha diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.
3. Per ottenere la superficie determinata ai sensi dell', punto 22, del regolamento (CE) n. 796/2004, si applicano l'articolo 143 ter, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l' del presente regolamento.
CAPITOLO 15
PAGAMENTI DIRETTI NAZIONALI COMPLEMENTARI
(ARTICOLO 143 QUATER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003)
Storico versioni
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