Art. 124
Massimali nazionali
In vigore dal 26 ott 2004
1. I massimali nazionali di cui all', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono riportati nell'allegato XVII del presente regolamento.
2. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1728/2003, il numero ottenuto di animali aventi diritto al premio è un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.
SEZIONE 6
Pagamenti supplementari
(Articoli da 133 a 136 del regolamento (CE) n. 1782/2003)
Storico versioni
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