Art. 124 · Massimali nazionali

Art. 124

Massimali nazionali

In vigore dal 26 ott 2004
1.   I massimali nazionali di cui all', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono riportati nell'allegato XVII del presente regolamento. 2.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1728/2003, il numero ottenuto di animali aventi diritto al premio è un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale. SEZIONE 6 Pagamenti supplementari (Articoli da 133 a 136 del regolamento (CE) n. 1782/2003)
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