Art. 121 · Domande

Art. 121

Domande

In vigore dal 26 ott 2004
1.   La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998. La domanda di aiuto è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non potrà eccedere un periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né concludersi dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di esportazione o spedizione. Fatto salvo tale limite temporale, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto e determinare il numero di domande che un agricoltore può presentare per singolo anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dall'agricoltore. In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo dell'agricoltore che può beneficiare del premio all'abbattimento. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue: a) nel caso di concessione al momento della macellazione, un attestato del macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, con il quale si certifichino: i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente), ii) la data di macellazione, nonché i numeri di identificazione e i numeri di macellazione degli animali, iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (salvo in caso di applicazione dell', paragrafo 4); b) nel caso di esportazione dell'animale verso un paese terzo: i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente), ii) il numero di identificazione degli animali; iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l'età, per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998 e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione dell', paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 300 kg; iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione. Tuttavia, lo Stato membro può prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) venga effettuata per il tramite di uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro, i quali possono ricorrere all'uso della tecnologia dell'informazione. Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quarto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le informazioni relative alla macellazione degli animali, inserite nella banca dati informatizzata di cui all', lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000, trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgono ad una domanda di premio all'abbattimento a nome del produttore, sempreché lo Stato membro interessato ritenga che tale banca dati offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini del regime del premio all'abbattimento e, se del caso, del versamento al momento della macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari se sono erogati alla macellazione e/o del premio di destagionalizzazione. Lo Stato membro può tuttavia prescrivere che venga presentata una domanda in debita forma. In tal caso, esso può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda. Lo Stato membro che decida di applicare il presente paragrafo comunica alla Commissione qualsiasi successiva modifica prima di applicarla. Esso provvede affinché i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare quanto segue: a) il tipo e la quantità di animali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, macellati durante l'anno considerato; b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo e del periodo di detenzione di cui all' del presente regolamento; c) se del caso, i dati necessari per il versamento del premio speciale al momento della macellazione, dei pagamenti supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione, e/o del premio di destagionalizzazione. 3.   Nel caso di animali che sono stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all', il macello deve rilasciare il documento di cui al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo più efficace l'autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati. A tal fine lo Stato membro nel quale è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro.
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