Art. 12
Termini per la semina
In vigore dal 26 ott 2004
Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:
a)
il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna e il Portogallo;
b)
il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Tuttavia, nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate, per ciascuno dei due cicli di semina, al più tardi il 31 dicembre e il 30 giugno precedenti ciascuno di essi e l'aiuto specifico per il riso è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina.
Storico versioni
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