Art. 119 · Disposizioni generali

Art. 119

Disposizioni generali

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Anteriormente al 1o gennaio dell'anno considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro definizione di «pascolo» ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Per il calcolo del coefficiente di densità ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, si tiene conto soltanto dei primi due decimali. 3.   Qualora le autorità veterinarie competenti decidano che nessun animale può uscire dall'unità produttiva tranne per la macellazione, il numero di capi registrati in azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8 ai fini dell'applicazione della presente sottosezione. Tale misura è limitata al periodo, aumentato di 20 giorni, entro cui si applica la decisione di cui al primo comma, sempreché l'agricoltore abbia informato l'autorità competente, per iscritto ed entro 10 giorni lavorativi dalla data della decisione, della presenza degli animali in oggetto e abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire e/o circoscrivere l'insorgenza dell'epizoozia. SEZIONE 5 Premio all'abbattimento ( del regolamento (CE) n. 1782/2003)
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