Art. 117 · Coefficiente di densità

Art. 117

Coefficiente di densità

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Per ciascun agricoltore che, per lo stesso anno civile, presenti una domanda di pagamenti diretti di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativa al premio speciale o al premio per vacca nutrice, le autorità competenti stabiliscono il numero di unità di bovini adulti (UBA) corrispondente al numero di animali per il quale può essere concesso un premio speciale o un premio per vacca nutrice, in considerazione della superficie foraggera aziendale. 2.   Per calcolare il coefficiente di densità di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 si procede come segue: a) si tiene conto del quantitativo di riferimento individuale di latte a disposizione dell'agricoltore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia durante l'anno civile in causa; b) si determina, a norma dell' del presente regolamento, il numero di vacche da latte necessario per produrre tale quantitativo di riferimento. 3.   Per calcolare il numero degli animali che possono beneficiare di un premio si procede come segue: a) il numero di ettari determinato in base alle regole prescritte nell'ambito del sistema integrato viene moltiplicato per il coefficiente di densità di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) dal risultato di questa moltiplicazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento di latte a disposizione dell'agricoltore; c) dal risultato di tale operazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di ovini e/o caprini oggetto di una domanda di premio. Il valore finale così ottenuto corrisponde al numero massimo di UBA per il quale possono essere concessi il premio speciale ed il premio per vacca nutrice. 4.   Gli Stati membri comunicano ad ogni agricoltore interessato il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso un premio. Sottosezione 2 Regime di pagamento per l'estensivizzazione ( del regolamento (CE) n. 1782/2003)
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