Art. 112
Trasferimento tramite la riserva nazionale
In vigore dal 26 ott 2004
Se uno Stato membro dispone che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, detto Stato membro applica disposizioni nazionali analoghe a quelle degli articoli da 109 a 111. In tal caso:
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gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;
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all'atto del trasferimento o della cessione temporanea dei diritti al premio, qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa comunicazione da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore che effettua il trasferimento e/o la cessione, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa comunicazione all'agricoltore da parte delle stesse autorità.
Inoltre, tali disposizioni devono prescrivere che, per la parte dei diritti non contemplata dall', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.
Storico versioni
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