Art. 111
Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate
In vigore dal 26 ott 2004
L'agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di cessarne l'utilizzazione e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all'agricoltore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all'agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-111