Art. 104 · Premio nazionale supplementare

Art. 104

Premio nazionale supplementare

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Può essere concesso un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, soltanto all'agricoltore che fruisca per lo stesso anno civile del premio per vacca nutrice. Esso viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare di questo premio, ove del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per la concessione del premio nazionale supplementare per vacca nutrice, informandone tempestivamente la Commissione prima della loro entrata in vigore. 3.   Entro il 1o settembre di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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