Art. 100 · Quantitativo di riferimento individuale massimo

Art. 100

Quantitativo di riferimento individuale massimo

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Se lo Stato membro modifica il massimale di 120.000. kg per il quantitativo di riferimento individuale di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione. 2.   Qualsiasi successiva modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.
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