Art. 8
Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori
In vigore dal 26 ott 2004
1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dagli importatori.
La domanda di titolo è presentata unicamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è registrato.
A corredo della loro domanda di titolo, gli importatori, e in particolare gli importatori tradizionali, forniscono le informazioni necessarie per consentire alle competenti autorità degli Stati membri di verificare, con loro soddisfazione, che sussistono e sono rispettate le condizioni di cui all'.
I nuovi importatori che abbiano ottenuto titoli a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 o del presente regolamento nel corso del precedente anno civile sono tenuti a fornire anche la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica nella Comunità almeno il 50 % del quantitativo loro assegnato.
2. Gli importatori presentano le domande di titolo nei primi cinque giorni lavorativi di gennaio e/o nei primi cinque giorni lavorativi di luglio.
3. Gli importatori corredano le domande di titolo di una dichiarazione in cui attestano di conoscere e di rispettare le restrizioni di cui all'.
Le dichiarazioni sono firmate dall'importatore che ne attesta in tal modo la veridicità.
Storico versioni
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