Art. 6
Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I, è così ripartito:
a)
95 % agli importatori tradizionali;
b)
5 % ai nuovi importatori.
2. Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, qualora nel secondo semestre dell'anno civile una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all'altra categoria.
3. Il quantitativo totale assegnato alla Bulgaria e il quantitativo totale assegnato alla Romania, a norma dell'allegato I, è ripartito senza distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori.
4. Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, nella casella 20 della domanda di titolo occorre specificare «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».
Storico versioni
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