Art. 6 · Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

Art. 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I, è così ripartito: a) 95 % agli importatori tradizionali; b) 5 % ai nuovi importatori. 2.   Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, qualora nel secondo semestre dell'anno civile una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all'altra categoria. 3.   Il quantitativo totale assegnato alla Bulgaria e il quantitativo totale assegnato alla Romania, a norma dell'allegato I, è ripartito senza distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori. 4.   Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, nella casella 20 della domanda di titolo occorre specificare «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».
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