Art. 3 · Categorie di importatori

Art. 3

Categorie di importatori

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare: a) di aver ottenuto titoli di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 2125/95 o del presente regolamento in ciascuno dei tre anni civili precedenti; b) di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti; c) di aver inoltre importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità, nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. 2.   Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, che abbiano importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti. Il rispetto di queste condizioni è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da qualsiasi altra prova accettata dallo Stato membro e dalle prove delle importazioni e/o esportazioni.
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