Art. 3
Categorie di importatori
In vigore dal 26 ott 2004
1. Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:
a)
di aver ottenuto titoli di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 2125/95 o del presente regolamento in ciascuno dei tre anni civili precedenti;
b)
di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;
c)
di aver inoltre importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità, nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
2. Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, che abbiano importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti. Il rispetto di queste condizioni è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da qualsiasi altra prova accettata dallo Stato membro e dalle prove delle importazioni e/o esportazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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