Art. 11 · Ritiro delle domande di titolo

Art. 11

Ritiro delle domande di titolo

In vigore dal 26 ott 2004
Se in applicazione dell', paragrafo 2, il quantitativo per il quale viene rilasciato un titolo è inferiore al quantitativo per il quale aveva presentato domanda, l'importatore può chiedere alle autorità competenti di ritirare la domanda di titolo entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento adottato a norma dell', paragrafo 2. In caso di ritiro della domanda, l'intera cauzione è immediatamente svincolata.
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