Art. 10
Rilascio dei titoli
In vigore dal 26 ott 2004
1. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli il settimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all', fatto salvo il paragrafo 2.
2. Se nel mese di gennaio e/o di luglio emerge che i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, mediante l'adozione di un regolamento la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle domande di titolo e sospende, se necessario, il rilascio dei titoli per le domande presentate successivamente.
In tal caso le autorità competenti dello Stato membro rilasciano i titoli il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma.
Storico versioni
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