Art. 1
In vigore dal 25 ott 2004
1. È aperto, a titolo autonomo e transitorio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2005, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.
2. Alla merce di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine citate all’articolo 4 dell’accordo.
Storico versioni
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