Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK (1)  GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8. (2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1. ALLEGATO Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 è inserita la voce seguente: «09.0792 ex 0303 50 00 0303500020 Aringhe della specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1)  (2) 950 0 (1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)]. (2)  Il beneficio del contingente tariffario non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.».
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