Art. 3
In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK
(1) GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.
(2) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 è inserita la voce seguente:
«09.0792
ex 0303 50 00
0303500020
Aringhe della specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1)
(2)
950
0
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].
(2) Il beneficio del contingente tariffario non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1921:oj#art-3