Art. 4
In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).
(3) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1699/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25).
(4) GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1886:oj#art-4