Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1). (3)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1699/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25). (4)  GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25.
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