Art. 2
In vigore dal 25 ott 2004
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 05/17
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.
2. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni di cui si dimostra che non eludono il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 dal dazio esteso a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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