Art. 2
In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1843/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 10).
(2) GU L 217 del 17.6.2004, pag. 8.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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