Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1843/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 10). (2)  GU L 217 del 17.6.2004, pag. 8. (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
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