Art. 6
In vigore dal 22 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Formaggi da esportare nel 2005 negli Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT
[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1847/2004]
Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA
Identificazione del gruppo e del contingente
Quantitativo disponibile per il 2005
Quantitativo massimo per domanda
Numero della nota
Gruppo
(t)
(t)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
16
Not specifically provided for (NSPF)
16 — Tokyo
908,877
363,550
16 — Uruguay
3 446,000
1 378,400
17
Blue Mould
17
350,000
140,000
18
Cheddar
18
1 050,000
420,000
20
Edam/Gouda
20
1 100,000
440,000
21
Italian type
21
2 025,000
810,000
22
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation
22 — Tokyo
393,006
157,202
22 — Uruguay
380,000
152,000
25
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation
25 — Tokyo
4 003,172
1 601,268
25 — Uruguay
2 420,000
968,000
ALLEGATO II
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell' articolo 20, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999
ALLEGATO III
Comunicazione degli Stati membri a norma dell' del regolamento (CE) n. 1847/2004
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1847:oj#art-6