Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 ott 2004
La verifica delle informazioni notificate ai sensi dell’ del presente regolamento e dell’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli definitivi, e al più tardi entro il 31 dicembre 2004. Nel caso si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.
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