Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 ott 2004
In applicazione dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 30 novembre 2004.
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