Art. 2
In vigore dal 22 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(3) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).
(4) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1843:oj#art-2