Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13). (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48). (3)  GU L 100 del 17.4.1997, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9). (4)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19.
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