Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2004
1.   La denominazione «Münster Käse» è autorizzata a coesistere con la denominazione «Munster o Munster-Géromé» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. 2.   Il periodo di coesistenza scade quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, trascorso il quale la denominazione non registrata non può continuare ad essere utilizzata. 3.   Sull’etichetta del formaggio recante la denominazione «Münster Käse» deve essere indicato in modo chiaro e visibile che il paese di origine è la Germania.
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