Art. 7

Art. 7

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2003. ALLEGATO Condizioni per l'esercizio della pesca nelle acque di Maurizio da parte dei pescherecci della comunità 1.   Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque di Maurizio è quella di seguito esposta. a) La Commissione europea presenta alle autorità di Maurizio — per il tramite della propria delegazione a Maurizio — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno venti giorni prima della data d’inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente fornito da Maurizio secondo il modello accluso all'appendice 1. b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità. c) Le autorità di Maurizio rilasciano le licenze alla delegazione della Commissione europea a Maurizio. d) La licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo versato dalla Commissione europea alle autorità di Maurizio, il peschereccio viene incluso in un elenco da trasmettere alle autorità locali responsabili del controllo della pesca. In attesa di ricevere il documento di licenza, è possibile ottenerne una copia via fax, che va conservata a bordo; essa autorizza il peschereccio a svolgere la sua attività fino al ricevimento del documento originale. e) Prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità di Maurizio comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e in particolare i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare. f) Gli armatori nominano e designano un raccomandatario che sia residente a Maurizio e che avrà tra i suoi compiti quello di rappresentare gli armatori in qualsiasi procedimento legale. Gli armatori comunicano alle autorità di Maurizio il nome e l'indirizzo del proprio raccomandatario. 2.   Validità e pagamento delle licenze 1)   Anticipi Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili. Il diritto di licenza è fissato a 25 EUR per tonnellata di catture effettuate nelle acque di Maurizio. Per le tonniere con reti a circuizione le licenze sono rilasciate contro versamento anticipato di una somma annua di 2 000 EUR per tonniera a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 80 t di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio. Per i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono rilasciate previo versamento anticipato a Maurizio di una somma annua di 1 550 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl e di 1 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza uguale o inferiore a 150 tls. Gli importi di cui sopra corrispondono, rispettivamente, ai canoni dovuti per 62 e 44 t di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio. Le licenze per i pescherecci con lenze hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Il diritto di licenza, calcolato in base alle tonnellate di stazza lorda, è fissato a 80 EUR/tsl all'anno pro rata temporis. 2)   Computo definitivo Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il computo definitivo dei diritti dovuti per una determinata campagna viene effettuato dalla Commissione europea alla fine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di catture effettuate dagli armatori e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati statistici sulle catture quali l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'Ifremer (Institut français de recherche et d'exploitation de la mer), l'IEO (Instituto Español Oceanográfico), l'Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) o da organizzazioni internazionali per la pesca nell'Oceano Indiano designate dalle autorità di Maurizio. Detto computo viene comunicato alle autorità di Maurizio entro il 15 marzo dell'anno successivo. L'autorità di Maurizio dispone di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione per rendere nota la sua posizione. Il computo viene quindi comunicato agli armatori. Gli armatori dispongono di trenta giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente. 3.   Trasbordi I pescherecci possono trasbordare le catture a Maurizio, conformemente al proprio interesse. Tutti i trasbordi effettuati nei porti di Maurizio devono essere comunicati alle autorità di Maurizio con 48 ore di anticipo. 4.   Dichiarazione delle catture I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio nell'ambito dell'accordo notificano i dati statistici sulle catture alle autorità di Maurizio, con copia alla delegazione della Commissione europea a Maurizio, secondo la procedura seguente. Le tonniere con reti a circuizione compilano un giornale di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 2. I pescherecci con palangari di superficie compilano un giornale di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 3. I pescherecci con lenze compilano un giornale di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 4. I giornali di pesca devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave o dal rappresentante dell'associazione dell'armatore. Essi debbono inoltre essere compilati da tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche se non hanno pescato. I giornali di pesca sono trasmessi alle autorità di Maurizio entro 45 giorni dal termine di ciascuna campagna di pesca. 5.   Comunicazioni Almeno un'ora prima dell'entrata e dell'uscita dalle acque di Maurizio, nonché ogni tre giorni nel corso delle attività di pesca in dette acque, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl comunicano ad una stazione radio (la cui denominazione, l'indicativo di chiamata e la frequenza sono indicati nella licenza) o via fax (n. 230-208-1929) o via posta elettronica (fish@intnet.mu), la propria posizione e il volume delle catture conservate a bordo. 6.   Osservatori Su richiesta delle autorità di Maurizio, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di seguito specificate, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. Egli non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità di Maurizio. Il porto e le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabiliti di comune accordo tra l'armatore o il suo raccomandatario e le autorità di Maurizio. Se un peschereccio con a bordo un osservatore lascia le acque di Maurizio, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima a Maurizio a spese dell'armatore. L'armatore versa al governo di Maurizio, tramite il raccomandatario, 14 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave nella zona di pesca di Maurizio. A bordo l'osservatore: — osserva le attività di pesca delle navi; — verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca; — registra quali sono gli attrezzi da pesca utilizzati; — verifica i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca di Maurizio riportati nel giornale di bordo; — redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità di Maurizio. Durante la permanenza a bordo l'osservatore: — prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca; — rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere riservato di tutti i documenti appartenenti alla nave. 7.   Ispezioni I pescherecci comunitari permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario di Maurizio incaricato delle operazioni d’ispezione e controllo. 8.   Imbarco di marinai Sulla flotta comunitaria saranno imbarcati dieci (10) marinai di Maurizio. I contratti di lavoro dei marinai locali imbarcati sulle navi comunitarie sono conclusi tra l'armatore o il suo raccomandatario e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti, in collegamento con le competenti autorità locali. Tali contratti garantiranno ai marinai di beneficiare del regime di previdenza sociale a loro applicabile, compresa un'assicurazione per il caso di infortunio, malattia o morte. Le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle applicabili agli equipaggi locali e comunque non possono essere inferiori alle norme dell'OIL. Una copia del contratto sarà consegnata ai firmatari e alle autorità di Maurizio. Se il datore di lavoro è il raccomandatario dell'armatore, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell'armatore e lo Stato di bandiera. L'armatore garantisce ai marinai locali imbarcati condizioni di vita e di lavoro a bordo analoghe a quelle di cui beneficiano i marinai dell'UE. In caso di mancato imbarco, gli armatori devono versare una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati per l'intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori dovranno versare il corrispettivo di un mese di stipendio. 9.   Zone di pesca Al fine di non arrecare pregiudizio alla pesca artigianale di Maurizio, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie non sono autorizzati a pescare all'interno di una zona di quindici (15) miglia nautiche dalla linea di base né entro un raggio di tre (3) miglia nautiche dai dispositivi d’insediamento del pesce che siano stati collocati dalle autorità di Maurizio e la cui posizione geografica sarà comunicata ai rappresentanti o ai raccomandatari degli armatori. I pescherecci con lenze sono autorizzati a pescare soltanto nei fondali tradizionali, cioè Soudan Bank ed East Soudan Bank. 10.   Approvvigionamento dell'industria conserviera del tonno Le navi tonniere della Comunità si adoperano per vendere una parte delle loro catture all'industria conserviera del tonno di Maurizio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dai proprietari dell'industria conserviera del tonno di Maurizio. 11.   Sanzioni Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione di Maurizio, il mancato rispetto delle condizioni del protocollo e del presente allegato o di qualsiasi normativa pertinente di Maurizio da parte di una nave può determinare la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo delle licenze di pesca della stessa. Prima di applicare una di queste sanzioni, le autorità di Maurizio valutano attentamente la gravità dell'infrazione e applicano il principio di proporzionalità. Ai fini del punto 1, lettera b), della sezione relativa alla domanda di licenza e alle formalità per il rilascio, la sospensione o la revoca di una licenza di pesca sono considerati come casi di forza maggiore. La delegazione della Commissione europea e il raccomandatario dell'armatore a Maurizio vengono informati per iscritto entro 24 ore di qualsiasi sospensione, revoca o mancato rinnovo di una licenza, con un breve resoconto dei fatti. 12.   Procedura in caso di fermo 1)   Trasmissione delle informazioni Entro 48 ore, l'autorità responsabile per la pesca di Maurizio informa per iscritto la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di una nave battente bandiera di uno Stato membro della Comunità che operi nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca di Maurizio, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera sono tenuti al corrente di eventuali procedimenti avviati o sanzioni imposte. 2)   Risoluzione del fermo Conformemente alla normativa sulla pesca e ai relativi regolamenti, le infrazioni possono essere definite: a) mediante transazione, nel qual caso l'importo dell'ammenda è stabilito conformemente alla legislazione di Maurizio che fissa gli importi minimi e massimi; b) in via giudiziaria, qualora non sia possibile una transazione, conformemente alla legislazione di Maurizio. 3)   Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto: a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta, oppure b) dietro presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione bancaria, in attesa della conclusione della procedura giudiziaria. Appendice 1 DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO Nome del richiedente: … Indirizzo del richiedente: … Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente: … Nome e indirizzo dell'eventuale raccomandatario a Maurizio: … Nome del peschereccio: … Tipo di peschereccio: … Paese d’immatricolazione: … Porto e numero d’immatricolazione: … Identificazione esterna del peschereccio: … Indicativo di chiamata e frequenza: … Numero di fax del peschereccio: … Lunghezza del peschereccio: … Larghezza del peschereccio: … Tipo di motore e potenza motrice: … Stazza lorda: … Stazza netta: … Numero minimo dei membri d'equipaggio: … Tipo di pesca praticato: … Specie che si intende pescare: … Periodo di validità richiesto: … Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte. Data: …Firma: … Appendice 2 Appendice 3 Appendice 4 PESCA CON LENZE Nome del peschereccio: Nazionalità (bandiera): Potenza motrice: Stazza lorda: MeseAnno Metodo di pesca: Porto di sbarco: Data Zona di pesca Numero di ore Numero di ore di pesca Specie ittica Longitudine Latitudine Totale 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ TOTALE
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