Art. 2
In vigore dal 21 ott 2004
1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all' dell'accordo per il periodo summenzionato è fissato a 487 500 EUR all'anno.
2. Detta compensazione copre un quantitativo annuo di 6 500 t di catture nelle acque di Maurizio. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di Maurizio supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 75 EUR per ogni tonnellata supplementare. L'importo complessivo della compensazione finanziaria a carico della Comunità per i tonnidi e le specie affini non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.
3. Una prima parte della compensazione finanziaria, pari a 292 500 EUR all'anno, è versata su un conto a profitto del Tesoro pubblico che viene indicato alla delegazione della Commissione europea a Maurizio dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. La prima rata deve essere versata entro il 1o giugno 2004, le successive in quote annue di pari importo entro il giorno anniversario del protocollo. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva di Maurizio.
4. Una seconda parte della compensazione finanziaria, pari a 195 000 EUR all'anno, è destinata al finanziamento delle azioni di cui all' del presente protocollo.
Storico versioni
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