Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 ott 2004
1.   A norma dell' dell'accordo e per un periodo di quattro anni a decorrere dal 3 dicembre 2003, sono concesse le seguenti possibilità di pesca: — tonniere con reti a circuizione: licenze a 41 pescherecci; — pescherecci con palangari di superficie: licenze a 49 pescherecci; — pescherecci con lenze: licenze per 25 tsl/mese in media annua. 2.   Sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Maurizio unicamente le navi comunitarie munite di valida licenza rilasciata in virtù del presente protocollo conformemente alle formalità di cui all'allegato.
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