Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 ott 2004
Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Capo Verde secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione (5).
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