Art. 9

Art. 9

In vigore dal 21 ott 2004
Le domande di intervento presentate prima del 1o luglio 2004 restano valide fino alla loro scadenza legale e non possono essere rinnovate. Tuttavia, esse devono essere completate dalla dichiarazione prevista all’ del regolamento di base, il cui modello figura negli allegati del presente regolamento. Tale dichiarazione libera la garanzia eventualmente esigibile negli Stati membri. Qualora l’autorità competente sia adita prima del 1o luglio 2004 per deliberare nel merito e la procedura sia ancora pendente a questa data, la liberazione della garanzia avviene soltanto alla scadenza della procedura.
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