Art. 8
In vigore dal 21 ott 2004
1. Ogni Stato membro comunica, quanto prima, alla Commissione le informazioni relative all’autorità doganale competente incaricata di ricevere e di trattare la domanda di intervento del titolare del diritto di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base.
2. Al termine di ciascun anno civile, ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tutte le domande scritte di cui all', paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, indicando il nome e l'indirizzo del titolare del diritto, il tipo di diritto per il quale è stata presentata la domanda, nonché una descrizione sommaria della merce. Dovranno essere contabilizzate anche le domande non accettate.
3. Durante il mese successivo alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco, per tipo di merce, indicante informazioni dettagliate relative ai casi per i quali lo svincolo è stato sospeso o si è proceduto ad un blocco. Le informazioni comprendono tutti gli elementi seguenti:
a)
il nome del titolare del diritto, la descrizione della merce e, se sono note, l'origine, la provenienza e la destinazione della merce, il tipo di diritto di proprietà intellettuale violato;
b)
la quantità, in unità, delle merci oggetto della sospensione dello svincolo o del blocco, la loro situazione doganale, il tipo di diritto di proprietà intellettuale violato, il mezzo di trasporto utilizzato;
c)
l’indicazione se si tratta di un movimento commerciale o di passeggeri e se si tratta di una procedura avviata d’ufficio o in seguito ad una domanda di intervento.
4. Gli Stati membri possono inviare alla Commissione delle informazioni relative al valore reale o presunto delle merci per le quali è stato sospeso lo svincolo o si è proceduto ad un blocco.
5. Al termine di ciascun anno, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute in applicazione dei paragrafi da 1 a 4.
6. La Commissione pubblica l'elenco dei servizi dipendenti dall’autorità doganale di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1891:oj#art-8