Art. 2
In vigore dal 21 ott 2004
1. Allorché una domanda di intervento ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di base è presentata personalmente dal titolare del diritto, il documento giustificativo di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, di detto regolamento è il seguente:
a)
per i diritti oggetto di registrazione o, eventualmente, di un deposito, una prova della registrazione effettuata dall’ufficio competente o del deposito;
b)
per il diritto d’autore, i diritti connessi o il diritto relativo a disegni e a modelli non registrati o non depositati, qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di autore o di titolare originario.
Può essere considerata come prova, ai sensi del primo comma, lettera a), una copia della registrazione figurante nella base di dati di uffici nazionali o internazionali.
Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova di cui al primo comma, lettera a), comprende inoltre la prova che il titolare del diritto è il produttore o il raggruppamento e la prova che la denominazione/indicazione è stata registrata. Il presente comma si applica, mutatis mutandis, ai vini e alle bevande spiritose.
2. Quando la domanda di intervento è presentata da un'altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolo in virtù del quale la persona è autorizzata a usare il diritto in questione.
3. Quando la domanda di intervento è presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una prova della sua capacità di agire.
Il rappresentante di cui al primo comma deve presentare la dichiarazione prevista all' del regolamento di base, firmata dalle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o un titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all'intervento doganale eseguito a loro nome, conformemente all' del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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