Art. 2
In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1728/2004 (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 13).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
«Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad [alias: a JTJ, b) al-Zarqawi network, c) al-Tawhid, d) Gruppo monoteismo e Jihad].»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1840:oj#art-2