Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione Christopher PATTEN Membro della Commissione (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1728/2004 (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 13). ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad [alias: a JTJ, b) al-Zarqawi network, c) al-Tawhid, d) Gruppo monoteismo e Jihad].»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1840:oj#art-2